Lo scorso 28 febbraio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo che mira ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle piccole e medie imprese (PMI) che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano comunque prospettive economiche positive, creando così le condizioni per il superamento dell’attuale congiuntura negativa ed una maggiore facilità nel traghettarle verso un’auspicata inversione del ciclo economico.
L’accordo prevede, in particolare, i seguenti interventi:
i. sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali;
ii. sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
iii. allungamento della durata dei mutui per un massimo del l00% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari;
iv. allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
v. allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.
Possono richiedere l’attivazione degli strumenti previsti dall’accordo, le PMI, così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).
La banca nell’effettuare l’istruttoria si dovrà attenere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, sarà comunque tenuta a fornire una risposta alla impresa richiedente.
Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo non potranno riguardare finanziamenti che hanno già beneficiato di analoghe facilitazioni. Sono tuttavia ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che siano già stati sospesi ai sensi dell’Avviso Comune ovvero del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo potranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’ABI.
In linea con le previsioni dell’Avviso comune e dell’Accordo sul credito alle PMI, anche alla luce delle nuove agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche che aderiranno all’accordo si impegnano a concedere alle imprese finanziamenti di ammontare proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
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